STATUTO

ADESSO DONNE 3.0

Associazione politico-culturale

STATUTO

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1 - A norma degli artt. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione politicoculturale

denominata “Adesso DONNE 3.0 ”.

Art. 2 - L’associazione ha durata illimitata e stabilisce la propria sede in …... , c/o …............................

 

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 3

3.1 L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere il diritto di ciascun cittadino/a alla partecipazione politica libera ,aperta e democratica come

garantito dalla Costituzione Italiana, nonché l’idea che la collaborazione, gli scambi e i rapporti

sociali possano svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea a beneficio della collettività;

b) diffondere e promuovere le idee politiche e di riforma che caratterizzano il programma di

Matteo Renzi , nelle quali l’associazione si riconosce;

c) promuovere il dialogo tra le forze sociali e garantire l’ascolto dei problemi e dei quesiti della

cittadinanza e delle categorie sociali, economiche, produttive del territorio italiano;

d) favorire la costituzione di gruppi di lavoro tematici, anche a carattere territoriale, che si occupino

di studiare e approfondire la conoscenza dei problemi delle  singole aree , al fine di elaborare proposte politiche e cercare soluzioni;

e) promuovere idee e proposte attraverso le/i candidate/i sindache /i della città  e dei comuni  italiani;

f) elaborare, anche con l’aiuto e l’interessamento dei parlamentari di riferimento, proposte di legge

anche di interesse nazionale;

g)l'Associazione dà libertà alle  proprie socie di agire a livello Internazionale, nazionale e locale a nome  di Adesso Donne 3.0,previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo nei termini  di 30  giorni prima del realizzarsi dell'evento e con  conseguente  autorizzazione  su luogo,modalità e contenuto degli eventi.

3.2 Per il raggiungimento degli scopi l’associazione si propone di organizzare periodicamente

incontri pubblici, percorsi di formazione politica, confronti tra individui di ogni opinione, provenienza

ed estrazione, al fine di apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice.

3.3 L’Associazione non ha fini di lucro ed è aconfessionale; opera per l’esclusivo perseguimento

delle proprie finalità politico-culturali.

È regolata dal presente statuto e agisce nei limiti di quanto ivi previsto e di quanto stabilito dal

Codice Civile italiano, delle leggi che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi

generali dell’ordinamento.

 

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà necessarie e utili alla

realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o

esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. Può esercitare, per i medesimi

scopi, anche attività commerciali di carattere marginale, sempre e comunque utile e connessa al

perseguimento degli scopi associativi.

 

TITOLO III – SOCI

 

Art. 5. Principi generali, diritti e doveri dei soci.

5.1 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che ne

condividano le finalità e che operino nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto. Nel caso

degli enti o delle associazioni, le facoltà di socio sono esercitate dal rappresentante legale degli

stessi, o da un loro delegato.

5.2 Può diventare socio chiunque non abbia carichi pendenti per reati di natura dolosa e goda di

tutti i diritti civili.

5.3 L’ammissione è deliberata, su domanda dell’aspirante, dal Consiglio direttivo e si perfeziona

con il versamento della quota annuale di iscrizione. Eventuali somme eccedenti tale quota sono

trattenute a titolo di liberalità in favore dell’associazione e non conferiscono quindi al socio alcun

ulteriore diritto. Lo status di associato ha carattere permanente.

3

5.4 Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa, ad esprimere democraticamente

il loro voto per le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

5.5 Ciascun socio deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi associativi.

5.6 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

5.7 La qualità di associato è intrasmissibile e cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel

qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione motivata disposta dal Consiglio Direttivo;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

5.8 Ogni socio può opporsi a qualsiasi provvedimento che lo riguardi, con ricorso da presentare

entro 15 giorni all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà insindacabilmente nei 30 giorni successivi.

5.9 Tutte le comunicazioni ai Soci previste dal presente Statuto o comunque necessarie per la vita

associativa saranno inviate all’indirizzo (preferibilmente di posta elettronica) dagli stessi comunicato

all’Associazione e risultante dal libro dei Soci.

Art. 6. Categorie di soci.

Soci fondatrici : sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

Soci ordinari: sono i soci attivi, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali e

partecipano attivamente all’attuazione delle attività promosse. Essi hanno diritto di voto, che

possono esercitare direttamente o per delega scritta, su ogni materia di competenza assembleare.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Soci sostenitori: sono coloro che oltre a versare la propria quota annuale e ad esercitare le

ordinarie facoltà attribuite ai soci, sorreggeranno con finanziamenti e donazioni ulteriori l’attività di

“Adesso donne 3.0” e sono qualificati tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore dura per

tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, sia esso annuale o

pluriennale.

Soci onorari: sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o, che per

ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l’Associazione sia onorata di

annoverare fra i propri soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto

di voto in assemblea. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o del

Presidente.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 7. Principi generali.

Sono organi dell’associazione l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Essi esercitano le loro funzioni

secondo il principio di trasparenza. Gli organi assembleari deliberano sempre con il voto favorevole

della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega, con voto palese. I verbali delle

riunioni degli organi sociali sono conservati presso la sede dell’associazione e sono visibili in ogni

momento ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 8. Organi sociali

8.1 - L’Assemblea dei soci.

È composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. È convocata, anche su

proposta del Consiglio Direttivo, dal Presidente che la presiede e dirige, e si riunisce in sede

ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile al fine di verificare le attività svolte,

approvare i bilanci consuntivo e preventivo, eleggere alla scadenza del mandato biennale il

Consiglio Direttivo, dettare le linee programmatiche dell’associazione, deliberare, su proposta del

Consiglio Direttivo o del Presidente, l’ammissione di Soci onorari, deliberare sui ricorsi dei soci

contro provvedimenti che li riguardino, e su ogni altro argomento attinente la vita dell’associazione

e orientato al raggiungimento dei suoi scopi, che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea viene convocata, dal Presidente o da un suo incaricato, per via telematica, con

comunicazione all’indirizzo email indicato dal socio al momento dell’iscrizione, con almeno 15 giorni

di preavviso; l’avviso dovrà contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, sia in prima che in

seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, e la sede indicata dal Consiglio Direttivo.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati

aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

L’assemblea si riunisce in sede straordinaria: per deliberare lo scioglimento dell’associazione (con il

voto favorevole di almeno due terzi dei soci) e la devoluzione del patrimonio, per modificare l’atto

costitutivo e lo Statuto o quando ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno tre decimi

degli associati.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate a norma del

presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo

È l’organo esecutivo dell’associazione, viene eletto dall’assemblea dei Soci e dura in carica due

anni. Ciascun socio può candidarsi, inoltrando la propria candidatura al Consiglio Direttivo in carica,

almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che provvederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. È

composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) membri stabili.. Ne entreranno a far parte, nell’ordine, i candidati più votati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Presidente eletto da e tra i membri del Consiglio stesso e

che sarà altresì il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi

componenti e con un minimo di 5 (cinque).

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, il membro verrà sostituito dal primo non

eletto, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente

motivate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Si riunisce periodicamente, su convocazione telematica (email) del Presidente, motu proprio o per

richiesta di almeno due consiglieri, da inviare ai membri tramite email contenente l’ordine del

giorno, con almeno 5 giorni di preavviso; è costituito e delibera a maggioranza; in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nei limiti dello statuto e delle

indicazioni dell’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere

e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, anche a mezzo di appositi

regolamenti.

Redige, se lo ritiene opportuno, specifiche norme regolamentari di funzionamento degli organi

associativi: in particolare può stabilire le forme i limiti e le modalità con cui i Soci possono utilizzare

nome e segni distintivi dell’Associazione, purché rientranti tra le attività ammesse dal presente

statuto e coerenti con le finalità associative.

In particolare, esegue le delibere dell’assemblea, delibera l’ammissione dei soci nonché la loro

esclusione, propone all’Assemblea l’ammissione di Soci Onorari, delibera annualmente le quote di

iscrizione all’associazione, predispone i bilanci annuali entro 90 giorni dal termine dell’esercizio

annuale, formula i programmi di attività sociale, gestisce tutti i beni di proprietà dell’associazione,

delibera la stipulazione di tutti i contratti e gli atti inerenti le attività sociali e che verranno posti in

essere dal Presidente, redige annualmente una relazione sull’attività sociale da presentare

all’Assemblea ordinaria, può trasferire la sede sociale nonché istituire sezioni staccate e/o sedi

secondarie dell’associazione.

Di ogni riunione viene redatto verbale che verrà conservato nel libro dei verbali delle adunanze del

Consiglio Direttivo.

Designa al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere:

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, cura l’osservanza dello Statuto,

convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui esegue le deliberazioni, e l’Assemblea dei soci. In

caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Ha libertà di delega di ogni sua funzione.

In caso di estrema e comprovata urgenza può compiere ogni atto necessario alla tutela degli

interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo e/o

dell’Assemblea.

- il Vicepresidente svolge l’incarico del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- il Segretario redige e sottoscrive, con il Presidente, i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni

del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi e ne cura la pubblicazione; cura ogni aspetto

amministrativo dell’associazione e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate

dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Redige e conserva i libri delle deliberazioni dell’Assemblea

e del Consiglio, contenenti i bilanci annualmente approvati.

- il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige materialmente i bilanci, cura

pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può costituire, su richiesta di almeno 10 soci, o di propria iniziativa, Gruppi di

lavoro tematici o localistici, che saranno presieduti da due Responsabili di gruppo, individuati dal

Consiglio Direttivo in base a competenze e capacità, e che dovranno comunicare al Consiglio

stesso le attività del Gruppo.

 

TITOLO V – IL PATRIMONIO, L’ESERCIZIO FINANZIARIO, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

Art. 9.

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività e il proprio patrimonio dalle quote associative annuali dei propri aderenti e da qualsiasi altra

fonte consentita dalla legge e non contraria ai principi statutari, come ad esempio contributi e

sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da privati,soggetti pubblici,Istituzioni o da imprese.

I proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’associazione non possono essere distribuiti tra gli

associati, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano effettuati a favore di altre

associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

Art. 10.

L’esercizio finanziario annuale si apre al Primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo,

secondo principi di chiarezza e trasparenza.

I bilanci saranno corredati da una relazione sull’andamento della gestione sociale.

 

Art. 11.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della

normativa vigente, purché connesse con gli scopi sociali.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 12.

Modifiche del presente statuto potranno essere deliberate dall’assemblea con la maggioranza

assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole della

maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto; con tale deliberazione verranno nominati

uno o più liquidatori.

Il patrimonio attivo residuo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

L’associazione è sottoposta alle leggi italiane e alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia

dovesse insorgere tra i soci o nei confronti dell’Associazione riguardanti validità, esecuzione,

interpretazione, o scioglimento dell’Atto costitutivo o del presente Statuto, sarà esclusivamente

competente il Foro di Bergamo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito da Codice Civile

e dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESSO DONNE 3.0

Associazione politico-culturale

STATUTO

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1 - A norma degli artt. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione politicoculturale

denominata “Adesso DONNE 3.0 ”.

Art. 2 - L’associazione ha durata illimitata e stabilisce la propria sede in …... , c/o …............................

 

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 3

3.1 L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere il diritto di ciascun cittadino/a alla partecipazione politica libera ,aperta e democratica come

garantito dalla Costituzione Italiana, nonché l’idea che la collaborazione, gli scambi e i rapporti

sociali possano svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea a beneficio della collettività;

b) diffondere e promuovere le idee politiche e di riforma che caratterizzano il programma di

Matteo Renzi , nelle quali l’associazione si riconosce;

c) promuovere il dialogo tra le forze sociali e garantire l’ascolto dei problemi e dei quesiti della

cittadinanza e delle categorie sociali, economiche, produttive del territorio italiano;

d) favorire la costituzione di gruppi di lavoro tematici, anche a carattere territoriale, che si occupino

di studiare e approfondire la conoscenza dei problemi delle  singole aree , al fine di elaborare proposte politiche e cercare soluzioni;

e) promuovere idee e proposte attraverso le/i candidate/i sindache /i della città  e dei comuni  italiani;

f) elaborare, anche con l’aiuto e l’interessamento dei parlamentari di riferimento, proposte di legge

anche di interesse nazionale;

g)l'Associazione dà libertà alle  proprie socie di agire a livello Internazionale, nazionale e locale a nome  di Adesso Donne 3.0,previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo nei termini  di 30  giorni prima del realizzarsi dell'evento e con  conseguente  autorizzazione  su luogo,modalità e contenuto degli eventi.

3.2 Per il raggiungimento degli scopi l’associazione si propone di organizzare periodicamente

incontri pubblici, percorsi di formazione politica, confronti tra individui di ogni opinione, provenienza

ed estrazione, al fine di apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice.

3.3 L’Associazione non ha fini di lucro ed è aconfessionale; opera per l’esclusivo perseguimento

delle proprie finalità politico-culturali.

È regolata dal presente statuto e agisce nei limiti di quanto ivi previsto e di quanto stabilito dal

Codice Civile italiano, delle leggi che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi

generali dell’ordinamento.

 

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà necessarie e utili alla

realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o

esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. Può esercitare, per i medesimi

scopi, anche attività commerciali di carattere marginale, sempre e comunque utile e connessa al

perseguimento degli scopi associativi.

 

TITOLO III – SOCI

 

Art. 5. Principi generali, diritti e doveri dei soci.

5.1 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che ne

condividano le finalità e che operino nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto. Nel caso

degli enti o delle associazioni, le facoltà di socio sono esercitate dal rappresentante legale degli

stessi, o da un loro delegato.

5.2 Può diventare socio chiunque non abbia carichi pendenti per reati di natura dolosa e goda di

tutti i diritti civili.

5.3 L’ammissione è deliberata, su domanda dell’aspirante, dal Consiglio direttivo e si perfeziona

con il versamento della quota annuale di iscrizione. Eventuali somme eccedenti tale quota sono

trattenute a titolo di liberalità in favore dell’associazione e non conferiscono quindi al socio alcun

ulteriore diritto. Lo status di associato ha carattere permanente.

3

5.4 Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa, ad esprimere democraticamente

il loro voto per le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

5.5 Ciascun socio deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi associativi.

5.6 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

5.7 La qualità di associato è intrasmissibile e cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel

qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione motivata disposta dal Consiglio Direttivo;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

5.8 Ogni socio può opporsi a qualsiasi provvedimento che lo riguardi, con ricorso da presentare

entro 15 giorni all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà insindacabilmente nei 30 giorni successivi.

5.9 Tutte le comunicazioni ai Soci previste dal presente Statuto o comunque necessarie per la vita

associativa saranno inviate all’indirizzo (preferibilmente di posta elettronica) dagli stessi comunicato

all’Associazione e risultante dal libro dei Soci.

Art. 6. Categorie di soci.

Soci fondatrici : sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

Soci ordinari: sono i soci attivi, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali e

partecipano attivamente all’attuazione delle attività promosse. Essi hanno diritto di voto, che

possono esercitare direttamente o per delega scritta, su ogni materia di competenza assembleare.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Soci sostenitori: sono coloro che oltre a versare la propria quota annuale e ad esercitare le

ordinarie facoltà attribuite ai soci, sorreggeranno con finanziamenti e donazioni ulteriori l’attività di

“Adesso donne 3.0” e sono qualificati tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore dura per

tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, sia esso annuale o

pluriennale.

Soci onorari: sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o, che per

ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l’Associazione sia onorata di

annoverare fra i propri soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto

di voto in assemblea. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o del

Presidente.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 7. Principi generali.

Sono organi dell’associazione l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Essi esercitano le loro funzioni

secondo il principio di trasparenza. Gli organi assembleari deliberano sempre con il voto favorevole

della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega, con voto palese. I verbali delle

riunioni degli organi sociali sono conservati presso la sede dell’associazione e sono visibili in ogni

momento ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 8. Organi sociali

8.1 - L’Assemblea dei soci.

È composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. È convocata, anche su

proposta del Consiglio Direttivo, dal Presidente che la presiede e dirige, e si riunisce in sede

ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile al fine di verificare le attività svolte,

approvare i bilanci consuntivo e preventivo, eleggere alla scadenza del mandato biennale il

Consiglio Direttivo, dettare le linee programmatiche dell’associazione, deliberare, su proposta del

Consiglio Direttivo o del Presidente, l’ammissione di Soci onorari, deliberare sui ricorsi dei soci

contro provvedimenti che li riguardino, e su ogni altro argomento attinente la vita dell’associazione

e orientato al raggiungimento dei suoi scopi, che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea viene convocata, dal Presidente o da un suo incaricato, per via telematica, con

comunicazione all’indirizzo email indicato dal socio al momento dell’iscrizione, con almeno 15 giorni

di preavviso; l’avviso dovrà contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, sia in prima che in

seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, e la sede indicata dal Consiglio Direttivo.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati

aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

L’assemblea si riunisce in sede straordinaria: per deliberare lo scioglimento dell’associazione (con il

voto favorevole di almeno due terzi dei soci) e la devoluzione del patrimonio, per modificare l’atto

costitutivo e lo Statuto o quando ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno tre decimi

degli associati.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate a norma del

presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo

È l’organo esecutivo dell’associazione, viene eletto dall’assemblea dei Soci e dura in carica due

anni. Ciascun socio può candidarsi, inoltrando la propria candidatura al Consiglio Direttivo in carica,

almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che provvederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. È

composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) membri stabili.. Ne entreranno a far parte, nell’ordine, i candidati più votati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Presidente eletto da e tra i membri del Consiglio stesso e

che sarà altresì il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi

componenti e con un minimo di 5 (cinque).

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, il membro verrà sostituito dal primo non

eletto, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente

motivate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Si riunisce periodicamente, su convocazione telematica (email) del Presidente, motu proprio o per

richiesta di almeno due consiglieri, da inviare ai membri tramite email contenente l’ordine del

giorno, con almeno 5 giorni di preavviso; è costituito e delibera a maggioranza; in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nei limiti dello statuto e delle

indicazioni dell’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere

e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, anche a mezzo di appositi

regolamenti.

Redige, se lo ritiene opportuno, specifiche norme regolamentari di funzionamento degli organi

associativi: in particolare può stabilire le forme i limiti e le modalità con cui i Soci possono utilizzare

nome e segni distintivi dell’Associazione, purché rientranti tra le attività ammesse dal presente

statuto e coerenti con le finalità associative.

In particolare, esegue le delibere dell’assemblea, delibera l’ammissione dei soci nonché la loro

esclusione, propone all’Assemblea l’ammissione di Soci Onorari, delibera annualmente le quote di

iscrizione all’associazione, predispone i bilanci annuali entro 90 giorni dal termine dell’esercizio

annuale, formula i programmi di attività sociale, gestisce tutti i beni di proprietà dell’associazione,

delibera la stipulazione di tutti i contratti e gli atti inerenti le attività sociali e che verranno posti in

essere dal Presidente, redige annualmente una relazione sull’attività sociale da presentare

all’Assemblea ordinaria, può trasferire la sede sociale nonché istituire sezioni staccate e/o sedi

secondarie dell’associazione.

Di ogni riunione viene redatto verbale che verrà conservato nel libro dei verbali delle adunanze del

Consiglio Direttivo.

Designa al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere:

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, cura l’osservanza dello Statuto,

convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui esegue le deliberazioni, e l’Assemblea dei soci. In

caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Ha libertà di delega di ogni sua funzione.

In caso di estrema e comprovata urgenza può compiere ogni atto necessario alla tutela degli

interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo e/o

dell’Assemblea.

- il Vicepresidente svolge l’incarico del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- il Segretario redige e sottoscrive, con il Presidente, i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni

del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi e ne cura la pubblicazione; cura ogni aspetto

amministrativo dell’associazione e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate

dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Redige e conserva i libri delle deliberazioni dell’Assemblea

e del Consiglio, contenenti i bilanci annualmente approvati.

- il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige materialmente i bilanci, cura

pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può costituire, su richiesta di almeno 10 soci, o di propria iniziativa, Gruppi di

lavoro tematici o localistici, che saranno presieduti da due Responsabili di gruppo, individuati dal

Consiglio Direttivo in base a competenze e capacità, e che dovranno comunicare al Consiglio

stesso le attività del Gruppo.

 

TITOLO V – IL PATRIMONIO, L’ESERCIZIO FINANZIARIO, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

Art. 9.

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività e il proprio patrimonio dalle quote associative annuali dei propri aderenti e da qualsiasi altra

fonte consentita dalla legge e non contraria ai principi statutari, come ad esempio contributi e

sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da privati,soggetti pubblici,Istituzioni o da imprese.

I proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’associazione non possono essere distribuiti tra gli

associati, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano effettuati a favore di altre

associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

Art. 10.

L’esercizio finanziario annuale si apre al Primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo,

secondo principi di chiarezza e trasparenza.

I bilanci saranno corredati da una relazione sull’andamento della gestione sociale.

 

Art. 11.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della

normativa vigente, purché connesse con gli scopi sociali.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 12.

Modifiche del presente statuto potranno essere deliberate dall’assemblea con la maggioranza

assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole della

maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto; con tale deliberazione verranno nominati

uno o più liquidatori.

Il patrimonio attivo residuo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

L’associazione è sottoposta alle leggi italiane e alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia

dovesse insorgere tra i soci o nei confronti dell’Associazione riguardanti validità, esecuzione,

interpretazione, o scioglimento dell’Atto costitutivo o del presente Statuto, sarà esclusivamente

competente il Foro di Bergamo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito da Codice Civile

e dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESSO DONNE 3.0

Associazione politico-culturale

STATUTO

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1 - A norma degli artt. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione politicoculturale

denominata “Adesso DONNE 3.0 ”.

Art. 2 - L’associazione ha durata illimitata e stabilisce la propria sede in …... , c/o …............................

 

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 3

3.1 L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere il diritto di ciascun cittadino/a alla partecipazione politica libera ,aperta e democratica come

garantito dalla Costituzione Italiana, nonché l’idea che la collaborazione, gli scambi e i rapporti

sociali possano svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea a beneficio della collettività;

b) diffondere e promuovere le idee politiche e di riforma che caratterizzano il programma di

Matteo Renzi , nelle quali l’associazione si riconosce;

c) promuovere il dialogo tra le forze sociali e garantire l’ascolto dei problemi e dei quesiti della

cittadinanza e delle categorie sociali, economiche, produttive del territorio italiano;

d) favorire la costituzione di gruppi di lavoro tematici, anche a carattere territoriale, che si occupino

di studiare e approfondire la conoscenza dei problemi delle  singole aree , al fine di elaborare proposte politiche e cercare soluzioni;

e) promuovere idee e proposte attraverso le/i candidate/i sindache /i della città  e dei comuni  italiani;

f) elaborare, anche con l’aiuto e l’interessamento dei parlamentari di riferimento, proposte di legge

anche di interesse nazionale;

g)l'Associazione dà libertà alle  proprie socie di agire a livello Internazionale, nazionale e locale a nome  di Adesso Donne 3.0,previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo nei termini  di 30  giorni prima del realizzarsi dell'evento e con  conseguente  autorizzazione  su luogo,modalità e contenuto degli eventi.

3.2 Per il raggiungimento degli scopi l’associazione si propone di organizzare periodicamente

incontri pubblici, percorsi di formazione politica, confronti tra individui di ogni opinione, provenienza

ed estrazione, al fine di apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice.

3.3 L’Associazione non ha fini di lucro ed è aconfessionale; opera per l’esclusivo perseguimento

delle proprie finalità politico-culturali.

È regolata dal presente statuto e agisce nei limiti di quanto ivi previsto e di quanto stabilito dal

Codice Civile italiano, delle leggi che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi

generali dell’ordinamento.

 

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà necessarie e utili alla

realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o

esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. Può esercitare, per i medesimi

scopi, anche attività commerciali di carattere marginale, sempre e comunque utile e connessa al

perseguimento degli scopi associativi.

 

TITOLO III – SOCI

 

Art. 5. Principi generali, diritti e doveri dei soci.

5.1 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che ne

condividano le finalità e che operino nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto. Nel caso

degli enti o delle associazioni, le facoltà di socio sono esercitate dal rappresentante legale degli

stessi, o da un loro delegato.

5.2 Può diventare socio chiunque non abbia carichi pendenti per reati di natura dolosa e goda di

tutti i diritti civili.

5.3 L’ammissione è deliberata, su domanda dell’aspirante, dal Consiglio direttivo e si perfeziona

con il versamento della quota annuale di iscrizione. Eventuali somme eccedenti tale quota sono

trattenute a titolo di liberalità in favore dell’associazione e non conferiscono quindi al socio alcun

ulteriore diritto. Lo status di associato ha carattere permanente.

3

5.4 Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa, ad esprimere democraticamente

il loro voto per le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

5.5 Ciascun socio deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi associativi.

5.6 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

5.7 La qualità di associato è intrasmissibile e cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel

qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione motivata disposta dal Consiglio Direttivo;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

5.8 Ogni socio può opporsi a qualsiasi provvedimento che lo riguardi, con ricorso da presentare

entro 15 giorni all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà insindacabilmente nei 30 giorni successivi.

5.9 Tutte le comunicazioni ai Soci previste dal presente Statuto o comunque necessarie per la vita

associativa saranno inviate all’indirizzo (preferibilmente di posta elettronica) dagli stessi comunicato

all’Associazione e risultante dal libro dei Soci.

Art. 6. Categorie di soci.

Soci fondatrici : sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

Soci ordinari: sono i soci attivi, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali e

partecipano attivamente all’attuazione delle attività promosse. Essi hanno diritto di voto, che

possono esercitare direttamente o per delega scritta, su ogni materia di competenza assembleare.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Soci sostenitori: sono coloro che oltre a versare la propria quota annuale e ad esercitare le

ordinarie facoltà attribuite ai soci, sorreggeranno con finanziamenti e donazioni ulteriori l’attività di

“Adesso donne 3.0” e sono qualificati tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore dura per

tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, sia esso annuale o

pluriennale.

Soci onorari: sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o, che per

ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l’Associazione sia onorata di

annoverare fra i propri soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto

di voto in assemblea. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o del

Presidente.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 7. Principi generali.

Sono organi dell’associazione l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Essi esercitano le loro funzioni

secondo il principio di trasparenza. Gli organi assembleari deliberano sempre con il voto favorevole

della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega, con voto palese. I verbali delle

riunioni degli organi sociali sono conservati presso la sede dell’associazione e sono visibili in ogni

momento ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 8. Organi sociali

8.1 - L’Assemblea dei soci.

È composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. È convocata, anche su

proposta del Consiglio Direttivo, dal Presidente che la presiede e dirige, e si riunisce in sede

ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile al fine di verificare le attività svolte,

approvare i bilanci consuntivo e preventivo, eleggere alla scadenza del mandato biennale il

Consiglio Direttivo, dettare le linee programmatiche dell’associazione, deliberare, su proposta del

Consiglio Direttivo o del Presidente, l’ammissione di Soci onorari, deliberare sui ricorsi dei soci

contro provvedimenti che li riguardino, e su ogni altro argomento attinente la vita dell’associazione

e orientato al raggiungimento dei suoi scopi, che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea viene convocata, dal Presidente o da un suo incaricato, per via telematica, con

comunicazione all’indirizzo email indicato dal socio al momento dell’iscrizione, con almeno 15 giorni

di preavviso; l’avviso dovrà contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, sia in prima che in

seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, e la sede indicata dal Consiglio Direttivo.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati

aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

L’assemblea si riunisce in sede straordinaria: per deliberare lo scioglimento dell’associazione (con il

voto favorevole di almeno due terzi dei soci) e la devoluzione del patrimonio, per modificare l’atto

costitutivo e lo Statuto o quando ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno tre decimi

degli associati.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate a norma del

presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo

È l’organo esecutivo dell’associazione, viene eletto dall’assemblea dei Soci e dura in carica due

anni. Ciascun socio può candidarsi, inoltrando la propria candidatura al Consiglio Direttivo in carica,

almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che provvederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. È

composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) membri stabili.. Ne entreranno a far parte, nell’ordine, i candidati più votati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Presidente eletto da e tra i membri del Consiglio stesso e

che sarà altresì il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi

componenti e con un minimo di 5 (cinque).

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, il membro verrà sostituito dal primo non

eletto, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente

motivate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Si riunisce periodicamente, su convocazione telematica (email) del Presidente, motu proprio o per

richiesta di almeno due consiglieri, da inviare ai membri tramite email contenente l’ordine del

giorno, con almeno 5 giorni di preavviso; è costituito e delibera a maggioranza; in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nei limiti dello statuto e delle

indicazioni dell’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere

e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, anche a mezzo di appositi

regolamenti.

Redige, se lo ritiene opportuno, specifiche norme regolamentari di funzionamento degli organi

associativi: in particolare può stabilire le forme i limiti e le modalità con cui i Soci possono utilizzare

nome e segni distintivi dell’Associazione, purché rientranti tra le attività ammesse dal presente

statuto e coerenti con le finalità associative.

In particolare, esegue le delibere dell’assemblea, delibera l’ammissione dei soci nonché la loro

esclusione, propone all’Assemblea l’ammissione di Soci Onorari, delibera annualmente le quote di

iscrizione all’associazione, predispone i bilanci annuali entro 90 giorni dal termine dell’esercizio

annuale, formula i programmi di attività sociale, gestisce tutti i beni di proprietà dell’associazione,

delibera la stipulazione di tutti i contratti e gli atti inerenti le attività sociali e che verranno posti in

essere dal Presidente, redige annualmente una relazione sull’attività sociale da presentare

all’Assemblea ordinaria, può trasferire la sede sociale nonché istituire sezioni staccate e/o sedi

secondarie dell’associazione.

Di ogni riunione viene redatto verbale che verrà conservato nel libro dei verbali delle adunanze del

Consiglio Direttivo.

Designa al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere:

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, cura l’osservanza dello Statuto,

convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui esegue le deliberazioni, e l’Assemblea dei soci. In

caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Ha libertà di delega di ogni sua funzione.

In caso di estrema e comprovata urgenza può compiere ogni atto necessario alla tutela degli

interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo e/o

dell’Assemblea.

- il Vicepresidente svolge l’incarico del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- il Segretario redige e sottoscrive, con il Presidente, i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni

del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi e ne cura la pubblicazione; cura ogni aspetto

amministrativo dell’associazione e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate

dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Redige e conserva i libri delle deliberazioni dell’Assemblea

e del Consiglio, contenenti i bilanci annualmente approvati.

- il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige materialmente i bilanci, cura

pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può costituire, su richiesta di almeno 10 soci, o di propria iniziativa, Gruppi di

lavoro tematici o localistici, che saranno presieduti da due Responsabili di gruppo, individuati dal

Consiglio Direttivo in base a competenze e capacità, e che dovranno comunicare al Consiglio

stesso le attività del Gruppo.

 

TITOLO V – IL PATRIMONIO, L’ESERCIZIO FINANZIARIO, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

Art. 9.

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività e il proprio patrimonio dalle quote associative annuali dei propri aderenti e da qualsiasi altra

fonte consentita dalla legge e non contraria ai principi statutari, come ad esempio contributi e

sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da privati,soggetti pubblici,Istituzioni o da imprese.

I proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’associazione non possono essere distribuiti tra gli

associati, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano effettuati a favore di altre

associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

Art. 10.

L’esercizio finanziario annuale si apre al Primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo,

secondo principi di chiarezza e trasparenza.

I bilanci saranno corredati da una relazione sull’andamento della gestione sociale.

 

Art. 11.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della

normativa vigente, purché connesse con gli scopi sociali.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 12.

Modifiche del presente statuto potranno essere deliberate dall’assemblea con la maggioranza

assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole della

maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto; con tale deliberazione verranno nominati

uno o più liquidatori.

Il patrimonio attivo residuo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

L’associazione è sottoposta alle leggi italiane e alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia

dovesse insorgere tra i soci o nei confronti dell’Associazione riguardanti validità, esecuzione,

interpretazione, o scioglimento dell’Atto costitutivo o del presente Statuto, sarà esclusivamente

competente il Foro di Bergamo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito da Codice Civile

e dalla normativa vigente.