FEMMINICIDIO IDEE ESPERIENZE SOLUZIONI RIFLESSIONI DI ORNELLA PESENTI

06.10.2013 21:29
Femminicidio
Considerazioni
In Italia non esiste un osservatorio, come invece da anni c’è in Francia e Spagna. Osservando i dati della
WHO [world healt organization] si nota solo una drastica diminuzione degli omicidi, ormai ridotta a meno di
uno ogni 100.000 abitanti. Non ci sono quindi dati specifici sul tema che permettono di capire se e quanto
il fenomeno sia in aumento. La media ufficiosa registrata dalle associazioni di settore parla dal 2005 di una
donna uccisa ogni tre giorni. Ragione per la quale il mio intervento darà una visione di più ampio respiro ad
una situazione NON di emergenza, BENSÌ di stabilità e costanza che dovrà tendere nel futuro e grazie a
sforzi di tutti a diminuire.
L’annosa questione del decreto legge
 Ciò che è stato emanato dal Governo Letta NON E’ una legge, bensì un decreto legge
 Deve essere convertito in legge ENTRO E NON OLTRE 60 giorni, cioè 15 ottobre
Un decreto-legge[1][2] (pl. decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto
legge),[3][4][5] nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere
provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal
Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono
efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Talvolta viene definito anche come "decreto catenaccio".
 Articolo 1 – strumenti di repressione penale più incisivi
 Articolo 2 – procedimenti penali per maltrattamenti modificati
 Avvocato Barbara Spinelli1, esperta di violenze contro le donne e consulente dell’ONU in
materia, in un documento [cit]
In realtà questo decreto legge, più che un “segno fortissimo di cambiamento radicale”
nell’approccio al tema, costituisce la riconferma di una prassi malsana, quella di trattare la
violenza maschile sulle donne in termini di “emergenza”, e quindi di includere nell’ennesimo
pacchetto sicurezza misure “urgenti” di contrasto non tanto al fenomeno criminale in sé
quanto all’allarme sociale che esso procura. Al contrario, le Convenzioni internazionali e
regionali in materia di diritti umani delle donne ratificate dall’Italia, impongono di non
considerare le donne vittime di violenza soggetti deboli, ma soggetti vulnerabilizzati dalla
violenza subita. Questa lettura della violenza maschile sulle donne (…) modifica il contenuto
dell’obbligo dello Stato: non un obbligo di tutela, come erroneamente e in mala fede per
anni interpretato dal legislatore, ma un obbligo di rimozione degli ostacoli esistenti per
l’effettivo godimento, da parte delle donne, dei loro diritti fondamentali.
 Il decreto non si occupa di prevenzione, scuola, formazione degli educatori, libri di testo delle
elementari, educazione al genere, all’affettività, alla sessualità. Non parla di centri antiviolenza,
della loro moltiplicazione e di un loro finanziamento. Non parla di una proposta terapeutica per
stalker, molestatori e violenti, eventualmente alternativa o da affiancarsi alla carcerazione o alle
misure cautelari non detentive.
 Se pensi che l’istruzione costi molto, non sai quanto ti costerà l’ignoranza. [Benjamin Franklin]
In un decreto simile mancano le basi per la creazione di qualcosa di solido. Non si sistemano oggi i
casi di “femminicidio” in più con un giro di vite sulla detenzione. Dovrebbe essere ratificato nel
decreto un paragrafo finanziario che introduce, o per meglio dire re-introduce, nelle scuole discorsi
riguardanti l’educazione civica.
Bisogna educare, sin dalla prima infanzia, alla non-violenza, al rispetto delle relazioni. Parlare di
violenza significa porsi di fronte ad uno specchio: dobbiamo capire che anche noi, più o meno
consapevolmente, possiamo sempre commettere atti di violenza, quando veniamo a esercitare
azioni di potere, coercizione o strumentalizzazione nei confronti di altre persone
Baronessa Patricia Scotland – Adottato da Spagna e Trinidad e Tobago
Per ridurre gli omicidi, la sofferenza delle famiglie e il costo per lo Stato, tutte le istituzioni coinvolte devono
condividere i compiti seguendo procedure efficaci per attuare un piano ad hoc, approvato da un tribunale
specializzato.
Dal 1990, il governo di Trinidad e Tobago – il primo ad adottare le misure da lei proposte – ha registrato
una diminuzione dei casi di violenza domestica del 64%. Nel 2006, i risultati ottenuti in ottanta tribunali
spagnoli indicano che i casi di violenza domestica sono diminuiti del 25%.
Approccio basato su due pilastri:
1. Il primo, chiamato multi-agency risk assessment approach, consiste in una valutazione
multidisciplinare della potenzialità di rischio, operata da un nucleo ristretto di attori sociali e
istituzioni. È un approccio flessibile, di effetto immediato.
2. Il secondo è l’introduzione di un operatore indipendente, l’Independent domestic violence advisor
(Idva), che per tre mesi ha il ruolo di coordinatore tra gli enti e di supporto della vittima.
«Bisogna cooperare con i datori di lavoro, sensibilizzarli, educarli: per la donna vittima di violenza,
mantenere il lavoro è fondamentale» (come dicevamo prima, bisogna tornare ad educare: meglio prima
che dopo). Nel 2005 Scotland ha costituito la Corporate Alliance Against Domestic Violence, ovvero l’unione
dei datori di lavoro contro la violenza domestica. Ne fanno parte le maggiori società britanniche, alcune
multinazionali e anche piccole aziende.
Il successo delle innovazioni introdotte da Scotland è straordinario: nel 2003 a Londra sono stati registrati
49 omicidi di donne vittime di violenza domestica; nel 2010 se ne sono registrati 5. Nel 2003 il costo
nazionale del lavoro delle donne era di 2 miliardi e settecentomila sterline [con costo è inteso il pagamento
di giorni di malattia dovuti a violenza domestica]. Nel 2010 è sceso a 1 miliardo e novecentomila sterline.
Il resto d’Europa e del Mondo
 Spagna - Il reato di stalking è stato introdotto nel codice penale nel 1989 e nel 2004 i legislatori
spagnoli hanno stabilito l'istituzione di tribunali ad hoc per le violenze che vengono compiute
all'interno di una coppia di conviventi.
 Francia - Con una legge del 2010 vengono stabilite pene severe non solo per chi usa violenza sul
coniuge/compagno in termini psicologici e fisici, ma anche per chi abusa verbalmente del proprio
convivente.
 Australia - Nel 1994 lo stato del Queensland è stato il primo a dotarsi di una legge anti-stalking e
contro le violenze domestiche. Le pene variano da un massimo di 10 anni di prigione a una multa
nel caso in cui lo stalking sia di bassa intensità.
 Stati Uniti - Il primo stato americano fu la California nel 1990. A ruota, nel giro di tre anni, tutti gli
Stati americani hanno seguito l'esempio dotandosi di norme anti-stalking, che prevedono una serie
di pene molto rigide, incluso il carcere. La donna deve soffrire ansie, paure o stress in seguito allo
stalking.